Art. 19 · INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIIParte III

Art. 19

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 14 dic 1960
Le Associazioni Nazionali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-19-2