Art. 14 · PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIIParte III

Art. 14

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PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI

In vigore dal 14 dic 1960
Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda salvo casi di giustificato impedimento. All'impiegato che faccia domanda l'azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sarà concesso un permesso di 15 giorni, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-14-3