CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 57
57 / 161CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 13 dic 1960
Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione del lavoratore che ne farà richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della, categoria nella quale il lavoratore stesso è stato inquadrato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-57