Art. 49 · SPOGLIATOI
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 49

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SPOGLIATOI

In vigore dal 13 dic 1960
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-49