CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 27
27 / 161TRASFERTE
In vigore dal 13 dic 1960
Agli perai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sarà corrisposta la normale retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato e sarà rimborsato lo importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la, normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le otto ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovrà essere anticipato dal datore di lavoro allo operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta.
Dichiarazione a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti il cui trattamento sarà concordato in sede aziendale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-27