CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 26
26 / 161GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 13 dic 1960
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anna all'operaio dipendente, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica, ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto i tanti dodicesimi della gratifica, natalizia quanti sono mesi di servizio prestato presso la Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata questi effetti come mese intero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-26