Art. 13 · GIORNI FESTIVI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 13

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GIORNI FESTIVI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In vigore dal 13 dic 1960
Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all' b) le seguenti festività infrasettimanali: 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) San Giuseppe (19 marzo), 4) Lunedi Pasqua (mobile); 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) SS Pietro e Paolo, (29 giugno); 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ognissanti (1 novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) Natale (25 dicembre); 12) Santo Stefano (26 dicembre); 13) Il giorno del Santo Patrono della località ove la sede lo stabilimento. Per tutte le festività infrasettimanali di cui al punto b), sarà corrisposta la normale paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito, più contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività infrasettimanale. Limitatamente ad una delle festività infrasettimanali di cui al punto b), qualora essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni territoriali degli industriali ed i Sindacati provinciali di categoria, dei lavoratori, determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra, giornata. In caso di prestazione di lavoro in tali festività infrasettimanali, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, la intera paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito, più contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioè senza maggiorazione di lavoro festivo). Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al plinto b) l'Azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato od infortunato.
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