CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 5
79 / 161LAUREATI E DIPLOMATI
In vigore dal 13 dic 1960
I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche o amministrative inerenti alla industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto, non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla seconda, semprechè siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialità professionali all'azienda all'atto dell'assunzione.
Il presente articolo non intende modificare la categoria, che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-5-2