CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 36
110 / 161INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 13 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni
istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano
disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-36