CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 33
107 / 161INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 13 dic 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:
50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, per gli uomini, o del 55° anno di età, per le donne, o per malattia ed infortunio ai sensi dell' nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-33