Art. 33 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati

Art. 33

107 / 161

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 13 dic 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente: 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, per gli uomini, o del 55° anno di età, per le donne, o per malattia ed infortunio ai sensi dell' nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-33