Art. 3 · CONTRATTO A TERMINE
CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi

Art. 3

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CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 13 dic 1960
L'assegnazione può essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennità di cui al successivo si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attività aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-3-3