CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni
Art. 3
67 / 161ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 13 dic 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento, non quindi agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-3