Art. 9
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi

Art. 9

160 / 161
In vigore dal 13 dic 1960
Le parti si impegnano di incontrarsi per l'aggiornamento dell' parte operai (apprendistato) in relazione alle norme di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-amp-9