Art. 4
Accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi

Art. 4

150 / 161
In vigore dal 13 dic 1960
Salvo la conservazione delle condizioni di miglior favore stabilite nell'articolo precedente, le tabelle dei minimi salariali fissati in accordi aziendali o provinciali sono sostituite dalle tabelle allegate al presente accordo, restando così demandata alla competenza delle organizzazioni sindacali nazionali la situazione delle tabelle salariali oltrechè la regolamentazione normativa della categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-agp-4