Art. 1
1 / 5In vigore dal 29 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge della. Regione siciliana 26 gennaio 1967, n. 5;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 9 maggio 1958 per il finanziamento di tre posti di assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie infettive, tropicali e subtropicali della Università di Messina.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-22;1471#art-1