Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 ott 1961
Alla istituzione di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1932#art-2