Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . È istituito dal 1 ottobre 1959, in Manfredonia (Foggia) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti, con l'organico di cui alla tabella A.
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