Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 10 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Fibre Tessili Artificiali e Sintetiche, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, e il Sindacato Nazionale Fibre Tessili Artificiali: Viste le disposizioni per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e relativi accordi integrativi, nonché le norme per il premio di produzione nel settore fibre tessili artificiali e affini, e relative tabelle, allegate al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 73 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertata l'autenticità; Sentito il Consiglifo dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958, relativo agli addetti all'industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle fibre artificiali e sintetiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 20. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-rd-1