Art. 6 · ASSENZE
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IVParte COMUNE

Art. 6

134 / 167

ASSENZE

In vigore dal 10 dic 1960
Le assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti; le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi sei - salvo quanto previsto all' della legge 26 agosto 1950, n. 860, per l'ulteriore prolungamento dell'astensione obbligatoria dai lavoro - potraibile a mesi otto per le lavoratrici adibite a mansioni per le quali siano corrisposte le indennità previste per le lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Per le impiegate le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi otto. Ai particolari effetti dell'indennità di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-6-4