Art. 6 · CUMULO DI MANSIONI
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IIParte II

Art. 6

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CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 10 dic 1960
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione è riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-6-2