CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV›Parte COMUNE
Art. 5
133 / 167RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 10 dic 1960
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà consegnare ai lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria.
Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovrà rilasciare al lavoratore stesso una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-5-4