CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I›Parte I
Art. 46
46 / 167PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONi
In vigore dal 10 dic 1960
Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi dell', o le dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianità ininterrotta fino ad un anno e di 15 giorni (120 ore per anzianità superiori.
L'azienda può esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli però la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-46