CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 42
128 / 167RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
In vigore dal 10 dic 1960
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennità di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni:
liquidazione dell'indennità in caso di morte;
certificato di lavoro;
lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali:
abrogazione dei precedenti contratti-opzione:
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-42-2