CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 32
118 / 167DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 10 dic 1960
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai
rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i
dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'impiegato, i superiori
impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere
oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-32-3