Art. 28 · INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALE
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IIParte II

Art. 28

78 / 167

INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALE

In vigore dal 10 dic 1960
In materia, si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soc corso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato Immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuiti all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovrà attenersi alle istruzioni previste nell' sul trattamento di malattia ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso stabilito. Al termine del periodo dell'invalidità temporanea come anche al termine del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello Stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-28-2