CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 1
87 / 167ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO
In vigore dal 10 dic 1960
L'assunzione deve essere comunicata all'impiegato mediante lettera
che specifici:
1) la data di assunzione;
2) la categoria, cui viene assegnato ai sensi del successivo e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità od altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere e il libretto per le assicurazioni sociali, in
quanto ne sia in possesso.
È facoltà dell'azienda il richiedere all'impiegato la
presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre.
L'impiegato è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e
domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-1-3