Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose›Parte COMUNE
Art. 9
156 / 167In vigore dal 10 dic 1960
In relazione al precedente , è stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorchè il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità - Agli effetti di tali istituti la indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata, effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8 per cento silla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi più lunghi o a fine d'anno.
d) Indennità di licenziamento - Per il lavoratore normalmente addetto alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennità sarà calcolata nell'indennità di licenziamento ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell'indennità del primo gruppo di cui all', i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuti nella misura prevista per il 1° gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-aid-9