Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose›Parte COMUNE
Art. 4
151 / 167In vigore dal 10 dic 1960
Le indennità di cui all' verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo .
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi al 1 gennaio ed al 1 luglio, nella misura percentuale in cui sarà variato nel semestre precedente il minime per il manovale comune, aumentato dell'indennità di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni e Foggia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-aid-4