Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose›Parte COMUNE
Art. 2
149 / 167In vigore dal 10 dic 1960
Al fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze od elevato grado di tossicità, allorchè, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla, legge, possano ad ossi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche>);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorchè nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorchè, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, di nocività, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti, a partire dal 10 novembre 1958:
1° gruppo L. 23,25 orarie
2° gruppo L. 13,55 orarie
3° gruppo L. 9,70 orarie
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-aid-2