Art. 2
Allegato 2 Disposizioni per i premio produzioneParte COMUNE

Art. 2

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In vigore dal 10 dic 1960
a) Il premio viene fissato nella misura massima riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento, salvo quanto disposto all' dell'8% per il personale operaio maschile del 7% per il personale operaio femminile del 9,5% per gli appartenenti al 1° gruppo dell'11,5% per gli appartenenti al 2° gruppo del 14,5% per gli appartenenti al 3° gruppo del 16,5% per gli appartenenti al 4° gruppo di cui all'ultimo comma dell'. b) Tali misure saranno proporzionalmente ridotte in relazione alla produzione effettivamente realizzata in ogni singolo periodo di paga in modo che, a produzioni effettive pari al 45% della massima capacità produttiva, la misura del premio sia pari al rapporto delle aliquote di cui al comma a) moltiplicate per 10 e la precedente aliquota di 28. c) Per le produzioni effettive comprese fra il 25% e il 45% della massima capacità produttiva degli impianti le misure del premio per ogni singolo gruppo saranno proporzionalmente ridotte fino ad annullarsi a capacità produttiva zero, considerando per la massima capacità effettiva 100 il premio uguale al 50% del rapporto fra le aliquote di cui al comma a) moltiplicate per 12,50 e la precedente aliquota di 28. d) Per produzioni effettive comprese fra 0 e 25% della suddetta massima capacità produttiva degli impianti il premio si annulla. Nella tabella A sono riportate le misture percentuali del premio per le capacità produttive da 100 a 25 per ogni categoria e gruppo di lavoratori da applicarsi ai minimi di paga contrattuali di cui alle tabelle salariali e stipendiali. Seguono alcuni esempi che illustrano conteggi eseguiti coi criteri di cui sopra).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-adp-2