CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato
Art. 9
108 / 116FORNITURA ACCESSORI
In vigore dal 9 dic 1960
In deroga a quanto previsto dal comma 1° dell' della presente Regolamentazione del lavoro a domicilio, per quanto riguarda i soli accessori occorrenti per la lavorazione e, per il solo caso che gli accessori stessi non siano in tutto o in parte, forniti dal datore di lavoro, è lasciata facoltà alle parti di concordare, a titolo di rimborso spese ed in base ai prezzi correnti sulla piazza, una corresponsione a forfait o a piedi di lista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-9-2