Art. 9 · INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 9

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INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 9 dic 1960
Sarà considerato ritardatario l'operaio che al segnale dell'inizio del lavoro non sia entrato in stabilimento. Al ritardatario il conteggio delle ore sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, semprechè il ritardo non superi la mezzora stessa. Al segnale di inizio del lavoro l'operaio deve trovarsi ai suo posto in condizione di iniziare il proprio lavoro. Nessun operaio può cessare il lavoro nè comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro. Le infrazioni saranno punite a termini degli (Provvedimenti disciplinari), (Multe e Sospensioni), (Licenziamenti per mancanze). La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale di cui all' sarà considerata prestazione straordinaria. L'entrata e l'uscita degli operai negli stabilimenti verra disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola, azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-9