Art. 6 · DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 6

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DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

In vigore dal 9 dic 1960
A) È considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in età fra i 14 e i 18 anni per gli uomini e dai 14 ai 20 per le donne, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare operaio qualificate mediante addestramento pratico. B) La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta: di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di metà per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall'apprendista. C) Il periodo di servizio già prestato presso altre aziende sarà computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempre chè l'addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi. D) Nel libretto di lavoro o nell'attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti. E) Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sarà totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia quanto per la determinazione del salario, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione. F) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi e nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione i peremessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale. G) L'apprendista, durante il periodo di tirocinio deve lavorare ad economia; nel caso venga, adibito a lavoro a, cottimo, l'apprendista acquista automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo. H) L'apprendista che abbia compiuto i 17 anni di età e superato la metà del periodo di apprendistato, può richiedere di essere ammesso alla prova intesa ad accertare la sua capacità professionale quale operaio. In caso di riconosciuto esito favorevole della prova, l'apprendista verrà considerato, a tutti gli effetti retributivi e normativi, operaio qualificato. I) Al termine del periodo di addestramento (o tirocinio) l'apprendista sarà considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. L) La durata massima del periodo di apprendistato resta fissata per ambo i sessi in anni 2. M) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono quelle stabilite dagli accordi nazionali salariali. Gli aumenti di paga avvengono per scatti semestrali nella misura che si ottiene dividendo la differenza esistente tra il minimo della paga base della categoria dell'operaio qualificato e il minimo di paga di prima assunzione dell'apprendista per il numero dei semestri di durata dell'apprendistato. In via transitoria la misura relativa è quella stabilita dagli accordi salariali nazionali. N) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali od alla legge in quanto prevedano migliori condizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-6