CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 27
74 / 116DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 9 dic 1960
Nella esecuzione del lavoro l'operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dalla organizzazione interna aziendale.
L'operaio deve osservare rapporti di educazione verso gli altri lavoratori e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti coi dipendenti a sensi di urbanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-27