Art. 24 · TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 24

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TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In vigore dal 9 dic 1960
L'assenza per malattia deve essere comunicata dallo operaio all'azienda entro il 2° giorno salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione farà seguito, entro il 3° giorno dall'inizio della malattia, l'invio del certificato medico della prima visita, salvo casi di forza maggiore. L'azienda potrà far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia in ogni, sua fase. In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o infortunio, l'operaio non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di: - mesi 6 in caso di anzianità nella stessa azienda. fino a 5 anni; - mesi 8 in caso di anzianità nella stessa azienda dal 6° al 15° anno; - mesi 10 in caso di anzianità nella stessa azienda oltre il 15° anno. Trascorso il termine massimo sopra precisato, l'azienda, ove provveda al licenziamento dell'operaio gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma 3° del presente articolo non consenta all'operaio di riprendere il servizio, l'operaio stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennità di preavviso e di anzianità. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dello indennità di anzianità. L'operaio infortunato che rientri al lavoro con dei postumi invalidanti che non gli consentono di assolvere le precedenti mansioni, potrà essere adibito a mansioni diverse e confacenti alla di lui capacità lavorativa. L'operaio che entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario. Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
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