Art. 22 · RECLAMI SULLA PAGA
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 22

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RECLAMI SULLA PAGA

In vigore dal 9 dic 1960
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrè essere fatto all'atto dei pagamento; l'operaio che non vi provvede perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Ove abbiasi contestazione circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, al lavoratore sarà corrisposta la parte non contestata in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente. Lo stesso principio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta nel corso dell'annata, in determinate occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Errori materiali di conteggio o di altra natura, dai quali risulti alterato, a danno del lavoratore o della azienda, l'importo della retribuzione, potranno essere reciprocamente segnalati, per il controllo ed il successivo conguaglio, entro un anno a far tempo dal giorno in cui ha avuto luogo il pagamento.
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