Art. 21 · FERIE
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 21

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FERIE

In vigore dal 9 dic 1960
L'operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l'azienda in cui è occupato avrè diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita in ragione di: - 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità da 1 a 8 anni compiuti; - 14 giorni lavorativi (pari a ore 112) per gli aventi una anzianità da oltre 8 anni fino ai 15 anni compiuti; - 15 giorni lavorativi (pari a ore 120) per gli aventi anzianità superiore ai 15 anni. In caso di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spetterà il godimento delle ferie retributive in ragione di un giorno (8 ore) per ogni mese di anzianità maturata. In caso di licenziamento comunque avvenuto, o di dimissioni: a) all'operaio che abbia maturato il diritto alle ferie competerà il godimento delle ferie stesse; b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie, competerà il godimento di un giorno (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianità maturata dal precedente periodo feriale o dal giorno di assunzione. In caso di impedimento al godimento delle ferie di cui alle predette lettere a) e b) verrà corrisposta allo operaio l'equivalente indennità sostitutiva conteggiata sulla retribuzione globale di fatto. Il periodo di ferie deve normalmente avere carattere continuativo, ed il relativo pagamento dovrè essere fatto in via anticipata a chi ne fa richiesta. L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai. Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie; concorre però agli effetti della maturazione delle stesse. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento economico secondo i casi e nella misura prevista dall' in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse. Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda è tenuta ad usargli il trattamento previsto dall' sia per la sede, che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie. Per i cottimisti la retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.
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