Art. 20 · GRATIFICA NATALIZIA
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo

Art. 20

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GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 9 dic 1960
In occasione della ricorrenza natalizia l'azienda corrisponderà a titolo di gratifica natalizia all'operaio ad economia 200 ore di retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti tale retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di anzianità maturata presso l'azienda. Le frazioni di mese superiore ai 15, giorni saranno arrotondate a mese successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-20