CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo
Art. 2
49 / 116RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 9 dic 1960
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda è tenuta a restituire all'operaio tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
In caso di impedimento, detta restituzione dovrà avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascerà all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
L'operaio rilascerà ricevuta dei documenti avuti in restituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cmo-2