CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 36
36 / 116INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 9 dic 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell', comma 1, lettera e) si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianità maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennità di anzianità verrà ai momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti ai le luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianità maturata dal 1 luglio 1037 e fino al 31 dicembre 1945, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al le luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende la indennità di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varrà la norma dell' del presente contratto;
c) per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1946 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, salvo il caso di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali "intuitu personae" per i quali varrà la norma dell' del presente contratto.
L'indennità predetta deve essere conteggiata:
a) per l'anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1942, in base al trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di impiego, esclusa la sola indennità di contingenza;
b) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1943 in base al trattamento retributivo complessivo mensile, percepito dall'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di impiego.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilità e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni ai servizio, sulla media del periodo da Imi passato in servizio, Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese.
È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennità di anzianità quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-36