Art. 29 · TRASFERTE
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo

Art. 29

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TRASFERTE

In vigore dal 9 dic 1960
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio, spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spetterà inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-29