CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo
Art. 25
25 / 116ASPETTATIVA
In vigore dal 9 dic 1960
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali, verrà concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari una aspettativa la cui durata sarà il relazione alla natura delle necessità che hanno motivata, la richiesta stessa.
Qualora l'azienda, durante l'aspettativa, accerti che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato a concessione potrà revocare l'aspettativa stessa.
Durante l'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali l'anzianità decorrerà ai soli effetti dell'indennità di anzianità mentre quando l'aspettativa è richiesta dall'impiegato per necessità personali o familiari non maturerà alcun effetto contrattuale.
In ogni caso di aspettativa non compete retribuzioni alcuna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-25