Art. 23 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo

Art. 23

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 9 dic 1960
In caso di matrimonio agli impiegati sarà concesso un permesso di 14 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione mensile. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-cap-23