Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni
Art. 2
114 / 116In vigore dal 9 dic 1960
In conformità di quanto disposto dall' dell'accordo interconfederale, 12 giugno 1954, le norme previste dagli articoli seguenti del Contratto collettivo Nazionale di lavoro 27 maggio 1953 e per gli addetti alle industrie produttrici di copertoni e tende da campo, manufatti e indumenti impermeabili ed affini ecc., vengono modificate come in appresso indicate:
CONTRATTO OPERAI
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INTERRUZIONI DI LAVORO
Il compenso per le ore perdute, previsto dal 5° comma, per le quali gli operai - pur essendo trattenuti in stabilimento - non siano stati preavvisati in termine utile in relazione alla possibilità di prevedere l'evento, viene ragguagliato al 70 per cento della paga di dette ore, per la prima giornata di sospensione.
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DISCIPLINA DEL COTTIMO
La percentuale di cottimo è riproporzionata nella misura dell'8 per cento.
Personale addetto a lavori discontinui.
La tabella 1 giugno 1947 viene riproporzionata con salario orario, intendendosi che le ore prestate altre le otto giornaliere e fino ai limiti degli orari normali previsti nella succitata tabella 1 luglio 1947, sono retribuite con il 70 per cento della paga oraria.
Apprendistato.
La durata dell'apprendistato resta fissata in anni due come risulta dalla tabella 16 gennaio 1947 aggiornata al 1 giugno 1947.
Agli apprendisti, uomini e donne, saranno corrisposti i salari come appresso indicati:
1° semestre: 80 %
2° semestre: 85 %
> del salario della rispettiva
3° semestre: 90 % | categoria
4° semestre: 95 %
CONTRATTO IMPIEGATI
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La durata massima della sospensione del lavoro e della retribuzione viene fissata in tre giornate di stipendio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-asp-2