Art. 8 · SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO
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Art. 8

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SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 9 dic 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di cui all', disposte dall'azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile non subirà riduzioni. Ove vige il trattamento della Cassa Integrazione Guadagni per sospensione o riduzione di lavoro, l'azienda è tenuta, alla osservanza delle disposizioni di cui al D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788 e corrisponderà, in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta la differenza per ricostruire la intera retribuzione mensile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-8-4