Art. 8 · OPERAI TURNISTI
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Art. 8

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OPERAI TURNISTI

In vigore dal 9 dic 1960
Agli operai con orario di lavoro di 8 ore consecutivo in considerazione del disagio inerente alla continuità della prestazione in relazione alle mansioni esplicate, sarà concessa, compatibilmente con le esigenze tecniche, mezz'ora, di riposo retribuita per consumare la refezione. La mezz'ora di riposo può essere concessa a turno individuale. Qualora, per esigenze tecniche, non sia possibile consentire la mezz'ora di riposo, sarà corrisposta in più mezz'ora di retribuzione globale. La disposizione di cui ai due comma precedenti si applica soltanto ai turnisti del primo e secondo turno. Agli operai del turno notturno sarà invece corrisposta una maggiorazione del 20%. Il suddetto trattamento è dovuto anche in caso di lavoro domenicale o festivo. Qualora l'azienda somministri la mensa anche agli operai del turno notturno, la predetta percentuale verrà ridotta al 10%. Nessun operaio addetto alla macchina a lavoro continuo può allontanarsi dal proprio posto al momento del cambio delle squadre se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio, e ciò fino ad un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione. In ogni caso all'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-8-2