CCNL aziende cartotecniche Parte III›Parte III
Art. 4
48 / 153RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA
In vigore dal 9 dic 1960
Per i seguenti istituti s'intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione per gli operai:
1) visita medica (vedi - Parte Seconda Operai)
2) ammissione e lavoro delle donne e minori (vedi - Parte Seconda - Operai);
3) orario di lavoro (vedi -Parte Seconda - Operai);
4) lavoro straordinario notturno e festivo (vedi - Parte Seconda - Operai); per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (paga e cont.) per 10:
5) lavoro a turni (vedi - Parte Seconda - Operai)
6) riposo settimanale (ved. - Parte Seconda - Operai);
7) assenze (vedi - Parte Seconda - Operai);
8) disciplina del lavoro (vedi - Parte Seconda. - Operai).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-4-3