Art. 3 · AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
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Art. 3

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AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

In vigore dal 9 dic 1960
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-3-2