Art. 25 · CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E DELLE INDENNITÀ
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Art. 25

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CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E DELLE INDENNITÀ

In vigore dal 9 dic 1960
La paga sarà effettuata settimanalmente o per altro periodo. Qualora sia, effettuata per periodo ultrasettimanale le eventuali maggiori trattenute che ne derivassero in confronto alla liquidazione settimanale saranno rimborsate. La corresponsione della paga e delle indennità spettanti all'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sarà, effettuata mediante busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonché sulla qualità della moneta, dovrà" essere fatto all'atto del pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-25