CCNL aziende cartotecniche Parte III›Parte III
Art. 24
68 / 153INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 9 dic 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianità ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all'articolo precedente.
fino a 5 anni di anzianità: 50%;
oltre i 5 anni e fino ai 10 anni: 75%;
oltre i 10 anni di anzianità: 100%
Verrà corrisposta l'intera retribuzione di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternità o compimento dei 55 anni per gli uomini e di 50 per le donne, nonché a seguito di nomina, alle cariche sindacali previste dall' della Parte Seconda "Operai".
Per quel che riguarda l'anzianità di servizio relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica di intermedio, si applicano le norme dell' della Parte Seconda "Operai" per quanto si riferisce alle aliquote della indennità, e dell' lettera A) della Parte Prima "Norme generali" per quanto si riferisce al computo dell'indennità stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-24-2